Nel sistema civile la consulenza tecnica psicologica ha recentemente assunto un ruolo sempre più importante, nonostante l’ancora forte presenza di figure prettamente mediche, quali quelle dello psichiatra e del neuropsichiatra infantile.
Nelle consulenze tecniche in ambito civile lo psicologo è per lo più chiamato ad offrire le sue competenze in relazione all’affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio, ad affidamenti extrafamiliari, alla valutazione dell’idoneità genitoriale, ma anche a questioni relative al risarcimento di danno psichico ed esistenziale ed a situazioni in cui si richiede la riattribuzione chirurgica del sesso.
Se il giudice ritiene utile una valutazione dello Psicologo al fine di prendere una decisione su queste materie, nomina il cosiddetto “Consulente Tecnico di Ufficio” (CTU) che in base alle specifiche richieste del giudice stila un protocollo di valutazione che può comprendere test, colloqui, incontri fra le varie parti, osservazioni ecc. al fine di raccogliere tutto il materiale necessario per rispondere alle domande del giudice attraverso una relazione finale.
Volendo scendere un po’ più nello specifico, generalmente nei casi di affido il giudice può chiedere al consulente psicologo una valutazione dell’idoneità genitoriale e/o un quadro globale delle dinamiche di coppia e di quelle tra genitori e figli; può necessitare inoltre di indicazioni circa eventuali percorsi da far intraprendere ai soggetti nel tentativo di far migliorare i loro rapporti o, ancora, di notizie circa il livello di benessere del minore, l’ambiente in cui vive o la volontà del minore stesso in merito al suo affidamento.
In merito alle questioni inerenti il risarcimento del danno, le valutazioni di natura psicologica mirano, in questi casi, essenzialmente a chiarire la tipologia del danno in questione (biologico di tipo psichico, morale, esistenziale) ed a stabilire, per fini risarcitori, un nesso causale tra l’evento subito ed il danno manifestato.
Le varie parti possono d’altro canto nominare un loro Psicologo che diviene nel procedimento “Consulente Tecnico di Parte” (CTP) il cui ruolo è quello di assistere il cliente valutando la correttezza metodologica dell’operato del CTU, producendo ulteriore documentazione clinica ed elaborando osservazioni critiche da porgere all’attenzione del Giudice. Il CTP ha il diritto di partecipare agli incontri stabiliti dal CTU e quindi di seguire tutto il processo di valutazione. Al CTP viene inoltre concesso un tempo per porre le sue osservazioni alla relazione del CTU.